Cassazione: Social Network non è stampa se si diffama postato il 06/02/2017 16:45:46 nel forum leggi e legalità
Una sentenza della Cassazione, la 4873, ha stabilito, anzi meglio dire, confermato, quanto si sa da alcuni anni rispetto al delicato tema della diffamazione e dei social network: quando si diffama qualcuno con questo mezzo si è sottoposti al codice penale e non alla legge sulla stampa. Il fatto che un social abbia potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone comporta un’aggravante, ma non equiparata alla stampa: resta nella sua particolare tipologia di “qualsiasi altro mezzo di pubblicità”. Questo principio tuttavia è sempre a rischio considerando le tentazioni di equiparazione nella riforma della legge sulla stampa che gira da anni in Parlamento.
Ecco il link alla sentenza: https://drive.google.com/file/d/0B7Rq_Ef5AykoZUFVSHFEY21pRjQ/view https://drive.google.com/file/d/0B7Rq_Ef5AykoZUFVSHFEY21pRjQ/view
Immagino che un eventuale giudice assocerebbe un solcial network ad un gioco di ruolo online :-)
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06/02/2017 17:00:42
06/02/2017 19:30:51
In attesa che Musicamusa chiarisca meglio e con la sua consueta precisione, molto molto della grossa lascio una piccola spiegazione.
Dopo aver affrontato una complicatissima questione di procedura, la Cassazione dice, in soldoni, che Facebook non è una testata giornalistica e quindi chi ci scrive non scrive su una testata giornalistica. Questo ha una serie di conseguenze che hanno a che fare con la legge sulla stampa (tra esse c'è il fatto che non c'è bisogno di essere iscritti all'Ordine dei Giornalisti per scrivere su Facebook), ma non cambia niente dal punto di vista dell'offendersi: è punito tale e quale se lo si fa sul giornale o se lo si fa su Facebook.
Anzi, al limite la stampa è un po' più tutelata: il giornalista può dire di esercitare il diritto di cronaca, il commentatore su Facebook no e non tutti sono spiritosi come Mentana :-D
07/02/2017 19:25:36
Non ho letto la sentenza (che sicuramente affronta molti più punti di quelli che posso immaginarmi), per cui rispondo a naso.
Il problema è questo.
La diffamazione a mezzo stampa è punita dalla legge sulla stampa con una pena da 1 a 6 anni. (art. 13, l. 47/1948).
La diffamazione effettuata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" è punita con una pena da 6 mesi a 3 anni. (art. 595, Codice Penale)
Insomma, è un problema di ammontare della pena: nel caso della diffamazione a mezzo stampa è molto più elevata.
La Cassazione ha stabilito (di nuovo) che Facebook non costituisce "stampa".
Questo non significa che si possa diffamare su Facebook: significa soltanto che la pena sarà minore, visto l'impatto diverso sulla collettività.
Cose sparse.
Il web non è il far west (come scriveva una nota sentenza): diffamare un nick è comunque diffamare. Se qualcuno dice musicamusa stupra i bambini, è comunque una diffamazione che lede la mia reputazione.
Il diritto di critica (del privato) è molto più ampio, libero ed onnicomprensivo del diritto di cronaca (del giornalista).
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