sesso in chat
11/05/2015 16:01:03
Certamente, concordo!
11/05/2015 17:14:40 e modificato da ghennadi72 il 11/05/2015 17:23:04
dyrr ha scritto: [quote]Dyrr, tecnicamente le eventuali descrizioni "hot" non sono un contenuto che viene venduto, n� che viene esposto pubblicamente
La mia precisazione era rivolta ad un altro fine.
Se passa la malinformazione che non c�'� nessuna normativa riguardo ai testi per la pornografia, per assurdo (preferisco immaginarmi il caso peggiore in questi casi)qualcuno potrebbe pensare che non ci sia nessun rischio anche omettendo l�'accettazione del disclaimer di maggiore et� o se cose succedono in land senza questo disclaimer.
Il mio scopo era voler rafforzare il concetto di tutelarsi con un disclaimer dove si conferma di essere maggiorenni o dove si certifica la data di nascita.[/quote]
Se ti riferisci a quanto ho sostenuto finora, spero non ti sia sfuggito che la premessa e' sempre stata quella della necessita' di apporre gli opportuni disclaimer.
Detto questo. Puo' essere intesa come "malinformazione" anche il modo in cui hai postato questi articoli, estrapolandoli da quelle che sono state le decisioni di merito e di principio successive all'anno 1975 (saremmo nel 2015 e con quarant'anni di giurisprudenza successiva alla formulazione originale dell'articolo).
Tralasciando la pubblicazione di articoli del CP che in quella formulazione non sono piu' in vigore (basti vedere la quantificazione della sanzione pecuniaria in un conio fuori corso da 13 anni):
1) I concetti di pudore ed osceno, in giurisprudenza, non sono concetti statici fermi all'anno 1975, anno di formulazione. Per quanto ambigui si rifanno esplicitamente (vedere sentenze in proposito sia della Cassazione che della Corte Costituzionale) al contesto storico e sociale contemporaneo al momento della formulazione del giudizio. Tradotto: se negli anni 50 la RAI copriva opportunamente con tovaglie le gambe dei tavoli perche' non ricordassero ai telespettatori le gambe femminili, e se ancora a meta' anni 60 le gemelle Kessler rischiavano una denuncia se facevano vedere troppi chilometri di gamba scoperta in TV, oggi non e' piu' cosi'. E manco "oggi". All'incirca dagli anni 80.
2) Famigerato art. 528: La Corte Costituzionale ha gia' ristretto (circa 25 anni fa) l'ambito di applicazione dell'articolo 528, escludendone l'applicabilita' ai casi di detenzione e distribuzione svolta in forma "riservata, e solo a chi ne faccia specifica richiesta". Ossia la distribuzione in forma riservata e destinato ai soli adulti del materiale pornografico o presunto tale e' consentita, sempre che sia svolta in modo da impedire accesso e visibilita' indiscriminati da parte dei minorenni o di chi non sia specificamente interessato.
3) Gli articoli citati riguardano materiale editoriale statico, distribuito o venduto come tale. La "Chiacchiera" (in iglese "chat") in tempo reale, in quanto estemporanea e non permanente, non ha nulla a che fare con le circostanze di applicazione di quegli articoli. Se mai potrebbe anzi ricadere facilmente nel campo molto meno regolamentabile della liberta' di espressione del cittadino.
4) Responsabilita': provider e, dove assimilabili per possibilita' tecniche, gestori di siti e comunita' online sono gia' sollevati dalla possibilita' tecnica e dalla pretesa che possano impedire efficacemente ai minori l'accesso a contenuti a loro vietati, a condizione che permanga la non esposizione indiscriminata = il disclaimer ci deve essere.
La legislazione italiana ha parecchie zone grigie a partire dalla pretesa di individuare un criterio generale variabile nella contingenza come il "comune senso del pudore" o la "pubblica decenza". Da un lato "ci" salva il fatto che i costumi cambiano e la giurisprudenza lo riconosce esplicitamente. Dall'altro c'e' che permane quel quid indefinito che fornira' sempre al bacchettone di turno la speranza di far condannare le gemelle Kessler se alla veneranda eta' di 80 anni facessero uno stacchetto "scandaloso". L'iter poi non porta a nulla ma lo spiraglio c'e' .
E' anche per questi motivi che il PEL su certe materie e' anche piu' rigido di quanto sia apparentemente necessario. Ci si puo' consolare a piacimento ripetendosi che le possibilita' di incorrere in un procedimento (anche solo civile, non serve andare nel penale) sono una su duecentomila. Quella volta che ti capita, rimpiangi di non essere stato piu' attento e piu' prudente e delle 199'999 voolte in cui statisticamente ti saresti salvato non te ne fai piu' nulla.
Tralasciando l'esito finale melodrammatico del povero gestore di una land erotica che finisce al gabbio perche' e' stato denunciato dalla mamma di una pornoelfa minorenne, ci sono grattacapi che se un puo' risparmiarsi, tanto meglio, no?
- Rischi di oscuramento del sito anche PRE-giudizio
- Rischi di sanzioni pecuniarie
- Rischio di dover affrontare e anticipare (anche se venissero restituite in caso di vittoria) spese legali e parcelle di avvocati.
E non parliamo del rischio che la sagace penna (al secolo, giornalista) in cerca di visibilita' a basso costo si metta in mezzo, spettacolarizzando la cosa.
In questo il PEL e' *saggiamente* dell'orientamento di far prendere ai gestori una precauzione in piu' piuttosto che una precauzione in meno.
Ma da qui a fare terrorismo psicologico nella speranza che questo spinga i gestori a sensibilizzarsi, ce ne passa. Personalmente trovo questa "malainformazione".
Tanto sarebbe valso, allora, lasciare il PEL com'era qualche anno fa che definiva "disclaimer esca" la formula "sconsigliato ai minori di" quando tale dicitura e' quella in vigore a livello europeo nella classificazione di videogiochi e browsergame.
11/05/2015 17:32:11 e modificato da dyrr il 11/05/2015 17:33:53
Tralasciando la pubblicazione di articoli del CP che in quella formulazione non sono piu' in vigore (basti vedere la quantificazione della sanzione pecuniaria in un conio fuori corso da 13 anni):
Gli articoli citati quelli del codice penale sono ancora in vigore, ho preso per errore con il copia incolla una versione vecchia dell'articolo, ma sul codice penale aggiornato risulta ancora con sanzione aggiornata:
Art. 725.
Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza.
Chiunque espone alla pubblica vista o, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, che offenda la pubblica decenza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.
2) Famigerato art. 528: La Corte Costituzionale ha gia' ristretto (circa 25 anni fa) l'ambito di applicazione dell'articolo 528, escludendone l'applicabilita' ai casi di detenzione e distribuzione svolta in forma "riservata, e solo a chi ne faccia specifica richiesta". Ossia la distribuzione in forma riservata e destinato ai soli adulti del materiale pornografico o presunto tale e' consentita, sempre che sia svolta in modo da impedire accesso e visibilita' indiscriminati da parte dei minorenni o di chi non sia specificamente interessato.
Se leggi la parte finale del mio intervento è riferito al pezzo che dici tu, ovvero il disclaimer di accettazione serve anche a quello.
non mi sembra ci sia nessun intento di terrorismo psicologico nei miei interventi.
e P.S.: il mio intervento riguardo alla legislazione non era riferito a tuoi interventi precedenti, ma a quanti avevano sostenuto che non esiste NESSUNA normativa riguardo i testi scritti
11/05/2015 17:42:09
dyrr ha scritto: e P.S.: il mio intervento riguardo alla legislazione non era riferito a tuoi interventi precedenti, ma a quanti avevano sostenuto che non esiste NESSUNA normativa riguardo i testi scritti
Ma in effetti e' cosi'. Perlomeno se parliamo dei contenuti estemporanei generati sul momento dagli utenti che partecipano a un chat. Gia' e' diverso se parliamo della pubblicazione di testi statici su un sito.
11/05/2015 17:58:29
Tralasciando il discorso del disclaimer visto che non si sta parlando di questo, tu vorresti dirmi che se uno postasse un bel testo farcito di descrizioni pornografiche su la chattina di gdronline dove i messaggi restano anche diverse ore se nessuno scrive nulla, sarebbe diverso da un testo scritto in una pagina html statica solo perchè è il testo di una chat dinamica e non ricadrebbe in quei due articoli del codice penale?
12/05/2015 15:31:22 e modificato da ghennadi72 il 12/05/2015 15:42:23
dyrr ha scritto: Tralasciando il discorso del disclaimer visto che non si sta parlando di questo, tu vorresti dirmi che se uno postasse un bel testo farcito di descrizioni pornografiche su la chattina di gdronline dove i messaggi restano anche diverse ore se nessuno scrive nulla, sarebbe diverso da un testo scritto in una pagina html statica solo perch� � il testo di una chat dinamica e non ricadrebbe in quei due articoli del codice penale?
Stai dicendo che Gianluca dovrebbe vietare l'accesso ai minori a gdr-online perche' un utente POTREBBE inviare contenuti VM nella chattina e quindi potrebbe renderlo penalmente perseguibile?
Quegli articoli si applicano a chi di sua iniziativa e sotto la sua responsabilita' distribuisce o rende indiscriminatamente accessibile materiale osceno/contrario al comune senso del pudore/ecc.
Gli invii estemporanei via chat generati dagli utenti non rientrano in questa casistica, non sono materiale distribuito o reso indiscriminatamente accessibile (c'è di mezzo la responsabilita' e l'intenzionalita' del detentore/distributore, punto sul quale la Cassazione si e' gia' espressa diverse volte), non piu' di quanto tu debba fornirti di una licenza da farmacista se due persone che inviti a casa sua si scambiano farmaci che richiedono una prescrizione medica.
Quindi, no, non si applica ai testi da chat.
Paradossalmente potrebbe applicarsi se Gianluca salvasse la chattina in questione e la rendesse disponibile in visione come testo statico senza gli opportuni disclaimer.
Peraltro, scusa una domanda. Se scrivo "pene" o "vagina" sto facendo pornografia scritta o sto nominando due organi dell'anatomia umana? Se descrivo la meccanica di un atto sessuale sto facendo pornografia scritta, didattica sessuale o scrittura artistica erotica?
http://it.wikipedia.org/wiki/Rapporto_sessuale
http://it.wikipedia.org/wiki/Pegging
http://it.wikipedia.org/wiki/Fellatio
http://it.wikipedia.org/wiki/Masturbazione
http://it.wikipedia.org/wiki/BDSM
Potrei continuare.
Noterai che le pagine in questione riportano nient'altro che un piccolo riquadro che avvisa genericamente che alcune descrizioni potrebbero urtare la sensibilita' personale.
Nessuna "pagina monocromatica con divieto di accesso ai minori" e quant'altro sarebbe richiesto in caso di distribuzione di materiale pornografico.
Poi se vogliamo andare avanti a sostenere che le leggi sulla distribuzione di materiale pornografico si applicano anche ai testi da chat in tempo reale, o che Gianluca rischia di finire al gabbio se xXPornoElfa97Xx invia una descrizione autoerotica nella chattina, facciamo pure.
Di nuovo: non confondiamo tra cio' che e' bene fare per prudenza, o per risparmiarsi inutili grattacapi con certo genere di utenti "un po' fissati", e cio' che la legge definisce distribuzione di materiale pornografico.
12/05/2015 20:34:58
Citare gli articoli del codice come se fossero formule magiche è fare disinformazione.
Per tanto, mi limito a citare un po' di giurisprudenza in materia.
Potete trovarla in "Codice penale annotato con la giurisprudenza", Giuffrè, 2014, curato da Giorgio Lattanzi.
Le Sezioni Unite hanno affermato che il commercio dell'osceno, se realizzato con particolari modalità di riservatezza e di cautela, idonee a prevenire la lesione reale o potenziale del pubblico pudore, non integra l'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 528 c.p. (Nella specie la Corte ha rigettato il ricorso del p.m. avverso la sentenza assolutoria pronunciata nei confronti del titolare di un esercizio commerciale ove videocassette di contenuto pornografico venivano offerte in vendita in un locale [...] nel qual epotevano accedere soltanto coloro che ne avessero fatto espressa richiesta e avessero avuto la maggiore età; nell'affermare il principio di cui sopra, le Sezioni Unite hanno precisato che l'osceno, in sé e per sé, è irrilevante agli effetti della legge penale e che ciò che delimita il lecito dall'illecito è la sola possibilità di una sua diffusa percepibilità, configurandosi la pubblicità, intesa come idoneità nell'osceno ad essere percepito da un numero indeterminato di persone, prima ancora che come elemento costitutivo della fattispecie penale, quale presupposto della stessa tutela del pudore). - Cass. S.U., sentenza n.5606/1995
[...]La società attuale, parallelamente all'evoluzione dei concetti di pudore ed osceno, ha infatti riconosciuto che specifiche manifestazioni, in circostanze di luogo (e cioè in luoghi aperti al pubblico identificabili per l'inequivoco ed efficace avvertimento sulla natura e sul contenuto della rappresentazione [...]) possono essere realizzate senza provocare lesione dei comuni sentimenti di riservatezza, decoro, pudore. - Cass., sez. III, sentenza n. 14018/1986
Per cui, ribadisco quello che è stato scritto da Ghennadi: premesso un disclaimer, non c'è problema.
12/05/2015 22:24:13
Esatto. Grazie per aver postato il riferimento preciso ero abbastanza sicuro, ma... :P
Tra parentesi: notare bene. Cassazione a sezioni riunite. Ossia quel pronunciamento assume valore di "interpretazione autentica", al pari di un giudizio della Corte Costituzionale su un principio generale. Non è, quindi, un giudizio su un caso singolo che un'altra sentenza potrebbe ribaltare in qualsiasi momento.
Sempre che i miei lontani ricordi di Istituzioni di diritto pubblico e costituzionale siano ancora aggiornati u_u
12/05/2015 22:42:12
Faccio un unica precisazione:
Per cui, ribadisco quello che è stato scritto da Ghennadi: premesso un disclaimer, non c'è problema.
Ho mai affermato nei miei post qualcosa di diverso dal fatto che basti un disclaimer?
No anzi sono stato il primo a dirlo nel terzo post di questo topic.
16/08/2015 12:51:23
Premesso un disclaimer non c'è problema, come avete già detto voi; noi abbiamo un regolamento interno che vieta giocate cruente o a sfondo sessuale prima delle ore 23, e comunque da farsi in chat private e previo consenso di tutti i partecipanti.
Non abbiamo accesso a strumenti che ci permettano di risalire all'età dei giocatori (anche perchè potrebbero benissimo bararla loro stessi all'atto dell'iscrizione) ma la Moderazione interna di fronte alle denunce interviene immediatamente.
Discussione seguita da
Rispondi alla Discussione Segui Discussione Inoltra Discussione Forum Giochi e Dintorni Elenco Forum
Storie di Agarthi ↗
Imperion ↗
Enlisted ↗
Raja Dunia ↗
Tibia ↗
Foundation Galactic Frontier ↗
RAID Shadow Legends ↗
World of Tanks ↗
Seconda Era ↗