Accettare un regolamento
04/11/2018 09:54:14
La cosa assai divertente è che tutti siete partiti dal presupposto che io non abbia scritto alla gestione in questione per segnalare il bug.
La seconda è che vedo molti utenti fare confusione tra i regolamenti da accettare alla registrazione e i regolamenti di gioco.
Nei commenti vedo un elemento tipico della mentalità italiana, quello per cui se non faccio male a nessuno posso anche fregarmene Delle regole.
Come quando vado al bar e non mi battono la ricevuta per il caffè da 1€… tanto che male fa.
Se vi foste degnati di aprire il sito e controllare aveste visto che è un sito che oltre a presentare una Land, rimanda anche a siti di e-commerce. Non pubblicità ma sito che riguardano la Land direttamente.
Se ora io mi iscrivo e poi mi arrivano 50 mail al giorno di proposte commerciali mi da fastidio. A maggior ragione se mi dicono che ho accettato un regolamento che non potevo leggere.
Il fatto che io sia libero o meno di iscrivermi è vero, ma non toglie l'irregolarità della cosa
04/11/2018 12:13:57 e modificato da irenes il 04/11/2018 12:14:10
Vabbè, Leoken87.
A volte basta ammettere di averla fatta fuori dal vaso, invece che arrampicarsi agli specchi.
Può capitare, non bisogna farsene troppo un cruccio.
03/03/2019 13:23:32 e modificato da geko il 03/03/2019 13:26:28
irenes ha scritto:
[quote]
Quartz ha sintetizzato bene
Quartz NON ha sintetizzatobene, per la semplice ragione che fra gestore e utente di GDR di certo NON si instaura alcun contratto.
Poi per carità, se si vuole andare dietro a masturbazioni mentali e/o fare il bastian contrario a tutti i costi.... prego.
Mi spiace fare puntualizzazionidi questo tipo ma... anche direche 2+2 fa 5 no,eh.[/quote]
Mi rendo conto che la discussione è un po' vecchio ma la risposta ci vuole tutta...
Tra PbC e utenti si instaura una iscrizione o registrazione quindi una forma contrattuale semplice, per andare più nel dettaglio di fatto tutti i PbC e PbF etc sono considerati GIURIDICAMENTE "Associazioni non registrate" ora convincersi che non lo è, è sbagliato perché vuol dire trascurare questo aspetto e rimanere all'oscuro della verità.
Riporto tramite un editto del Ministero (non quello di Harry Potter):
Le associazioni non riconosciute
Le associazioni non riconosciute sono la maggior parte, anche perché il riconoscimento richiede tempo e oneri economici non trascurabili. Sono prive di personalità giuridica, non hanno un riconoscimento istituzionale. Non godono di un’autonomia patrimoniale perfetta, cioè, nel loro caso non c’è separazione assoluta tra patrimonio dei membri e patrimonio dell’ente.
Si basano, come le associazioni riconosciute, sull'accordo raggiunto tra gli associati. Il contratto di associazione non prevede però per legge nessuna particolare formalità. È valido anche se in forma orale o se redatto con una scrittura privata, senza bisogno di ricorrere a un notaio o a un pubblico ufficiale, e senza altri elementi specifici se non quelli previsti dal codice civile per identificare gli enti senza fini di lucro. La forma scritta serve però se l’associazione acquisisce beni immobili. Per maggiore sicurezza sugli accordi presi è comunque opportuno, anche se non obbligatorio, che l’Atto costitutivo sia in forma scritta.
Nella maggior parte dei casi, infatti, anche le associazioni non riconosciute ricorrono alla redazione dell’Atto costitutivo e dello Statuto, che è opportuno registrare presso l’Ufficio del Registro dell'Agenzia delle Entrate per ottenere il codice fiscale dell'associazione, necessario per operare e avere relazioni con altri enti, associazioni o individui. Allo stesso modo è consigliabile l’iscrizione negli appositi albi presso gli enti locali.
Quindi giuridicamente sei una forma associativa che non ha nessuno scopo di lucro (ONLUS) ma che di fatto deve rispettare tutte le forme giuridiche imposte dallo stato Italiano e qualora una regolamentazione Europeo sovrascrive quella Italiana va considerata valida quella Europea.
Informiamoci meglio prima di incaponirci su argomentazioni sbagliate che non hanno veramente senso e che se messe sotto segnalazione potrebbero sfociare in veri e propri disastri per qualcuno (forse il 90%) di voi.
con questo vi saluto, andate in pace e vogliatevi bene 👋
03/03/2019 14:22:05 e modificato da ghennadi72 il 03/03/2019 14:26:48
geko ha scritto:
Quindi giuridicamente sei una forma associativa che non ha nessuno scopo di lucro (ONLUS)
Ma in che film? 😵
Informiamoci meglio prima di incaponirci su argomentazioni sbagliate
Eh appunto. Mi permetto umilmente di consigliarti lo stesso approccio, a partire dal fatto che le associazioni, riconosciute o meno che siano, hanno come requisito l'associazione di persone fisiche sulla base di uno scopo comune e di un atto costitutivo (pubblico).
Non diventi un'associazione (e non ti iscrivi ad alcuna associazione) solo perchè usi un sito che raccoglie gli indirizzi email per erogare un servizio.
03/03/2019 14:26:50 e modificato da irenes il 03/03/2019 14:32:20
geko ha scritto: [quote]irenes ha scritto:
[quote]
Quartz ha sintetizzato bene
Quartz NON ha sintetizzatobene, per la semplice ragione che fra gestore e utente di GDR di certo NON si instaura alcun contratto.
Poi per carità, se si vuole andare dietro a masturbazioni mentali e/o fare il bastian contrario a tutti i costi.... prego.
Mi spiace fare puntualizzazionidi questo tipo ma... anche direche 2+2 fa 5 no,eh.[/quote]
Mi rendo conto che la discussione è un po' vecchio ma la risposta ci vuole tutta...
Tra PbC e utenti si instaura una iscrizione o registrazione quindi una forma contrattuale semplice, per andare più nel dettaglio di fatto tutti i PbC e PbF etc sono considerati GIURIDICAMENTE "Associazioni non registrate" ora convincersi che non lo è, è sbagliato perché vuol dire trascurare questo aspetto e rimanere all'oscuro della verità.
Riporto tramite un editto del Ministero (non quello di Harry Potter):
Le associazioni non riconosciute
Le associazioni non riconosciute sono la maggior parte, anche perché il riconoscimento richiede tempo e oneri economici non trascurabili. Sono prive di personalità giuridica, non hanno un riconoscimento istituzionale. Non godono di un’autonomia patrimoniale perfetta, cioè, nel loro caso non c’è separazione assoluta tra patrimonio dei membri e patrimonio dell’ente.
Si basano, come le associazioni riconosciute, sull'accordo raggiunto tra gli associati. Il contratto di associazione non prevede però per legge nessuna particolare formalità. È valido anche se in forma orale o se redatto con una scrittura privata, senza bisogno di ricorrere a un notaio o a un pubblico ufficiale, e senza altri elementi specifici se non quelli previsti dal codice civile per identificare gli enti senza fini di lucro. La forma scritta serve però se l’associazione acquisisce beni immobili. Per maggiore sicurezza sugli accordi presi è comunque opportuno, anche se non obbligatorio, che l’Atto costitutivo sia in forma scritta.
Nella maggior parte dei casi, infatti, anche le associazioni non riconosciute ricorrono alla redazione dell’Atto costitutivo e dello Statuto, che è opportuno registrare presso l’Ufficio del Registro dell'Agenzia delle Entrate per ottenere il codice fiscale dell'associazione, necessario per operare e avere relazioni con altri enti, associazioni o individui. Allo stesso modo è consigliabile l’iscrizione negli appositi albi presso gli enti locali.
Quindi giuridicamente sei una forma associativa che non ha nessuno scopo di lucro (ONLUS) ma che di fatto deve rispettare tutte le forme giuridiche imposte dallo stato Italiano e qualora una regolamentazione Europeo sovrascrive quella Italiana va considerata valida quella Europea.
Informiamoci meglio prima di incaponirci su argomentazioni sbagliate che non hanno veramente senso e che se messe sotto segnalazione potrebbero sfociare in veri e propri disastri per qualcuno (forse il 90%) di voi.
con questo vi saluto, andate in pace e vogliatevi bene 👋[/quote]
Mi dispiace, ma sbagli. Dalla prima all'ultima lettera.
E mi dispiace pure se non sei d'accordo, ma è così. Se non sei convinto di questo, studia e cerca di capire il tuo errore (te lo dico da Avvocato).
E mi dispiace forse anche se il mio intervento può sembrare borioso, ma ci sono poche cose che odio di più come chi parla senza sapere quello di cui sta parlando (anzi ignorandolo) ma svendendo come ignorante il prossimo suo.
Specifico che non ho intenzione di andare al botta e risposta su queste robe. Mi fa francamente afa il pensiero di convincere qualcuno che 2+2 fa 4 e non 5.
buona giornata ;)
03/03/2019 17:04:09
Scusate mi calo tre xanax e una camomilla e torno.
03/03/2019 18:43:03
geko ha scritto:
Riporto tramite un editto del Ministero (non quello di Harry Potter):
Le associazioni non riconosciute
Le associazioni non riconosciute sono la maggior parte, anche perché il riconoscimento richiede tempo e oneri economici non trascurabili. [...]
Senza offesa, ma quello non è il testo di un editto di un ministero (a parte che i ministeri non emanano "editti" dai tempi dei Savoia, al massimo emanano decreti). Direi piuttosto che è un copia-incolla preso dalla pagina del primo risultato che restituisce Google cercando "associazioni non riconosciute". http://www.informagiovaniroma.it/citta-e-tempo-libero/approfondimenti/associazionismo/le-associazioni-riconosciute-e-non-riconosciute ↗. Quando vuoi citare il testo di una legge dovresti sempre identificarla in modo univoco... ad esempio, potresti citare la legge 266/91 http://www.lavoro.gov.it/archivio-doc-pregressi/AreaSociale_AgenziaTerzoSettore/Leqqe_266_91.pdf ↗, che Wikipedia mi dice essere uno dei testi di riferimento in materia di associazioni di volontariato (io non sono un avvocato né ho studiato legge, ma credo di saper distinguere un testo scritto in linguaggio giuridico dal post di un forum).
Poi possiamo pure discutere su quale sia la qualifica di una land online, ma eviterei di farlo sventolando testi senza alcuna valenza giuridica.
03/03/2019 18:56:34
quod ha scritto: [quote]geko ha scritto:
Riporto tramite un editto del Ministero (non quello di Harry Potter):
Le associazioni non riconosciute
Le associazioni non riconosciute sono la maggior parte, anche perché il riconoscimento richiede tempo e oneri economici non trascurabili. [...]
Senza offesa, ma quello non è il testo di un editto di un ministero (a parte che i ministeri non emanano "editti" dai tempi dei Savoia, al massimo emanano decreti). Direi piuttosto che è un copia-incolla preso dalla pagina del primo risultato che restituisce Google cercando "associazioni non riconosciute". http://www.informagiovaniroma.it/citta-e-tempo-libero/approfondimenti/associazionismo/le-associazioni-riconosciute-e-non-riconosciute ↗. Quando vuoi citare il testo di una legge dovresti sempre identificarla in modo univoco... ad esempio, potresti citare la legge 266/91 http://www.lavoro.gov.it/archivio-doc-pregressi/AreaSociale_AgenziaTerzoSettore/Leqqe_266_91.pdf ↗, che Wikipedia mi dice essere uno dei testi di riferimento in materia di associazioni di volontariato (io non sono un avvocato né ho studiato legge, ma credo di saper distinguere un testo scritto in linguaggio giuridico dal post di un forum).
Poi possiamo pure discutere su quale sia la qualifica di una land online, ma eviterei di farlo sventolando testi senza alcuna valenza giuridica.
[/quote]
Giustamente allora si può dire che:
Le associazioni sono gruppi di persone liberamente costituiti ed organizzati, che operano per conseguire uno scopo comune (di carattere sociale, culturale, sportivo, ricreativo, etc...) non economico.
Alla costituzione è sufficiente che si formino gruppi promotori di almeno 3 persone: il numero è giustificato dal fatto che le decisioni, se non vi è unanimità, possono essere assunte a maggioranza.
Gli elementi essenziali di una associazione sono dunque le persone (associati) e lo scopo comune (finalità): il patrimonio (fondo comune) non sempre è necessario.
Le norme della Costituzione sulle associazioni sono:
- co. 1, art. 18 Cost.: garantisce la libertà di associazione dei cittadini;
- co. 5, art. 38 Cost.: tutela la libertà di assistenza privata alle persone che versano in condizioni di svantaggio al fine di realizzare il pieno sviluppo della persona umana individuato del co. 2, art. 3, Cost.
Il Codice Civile affronta il tema dell'associazionismo in pochi e brevi articoli nel Libro I "Delle persone e della famiglia", Titolo II "Delle persone giuridiche", agli articoli 14 - 42.
In particolare, gli articoli 14 - 35 disciplinano le persone giuridiche private: associazioni riconosciute e fondazioni, vale a dire enti con personalità giuridica, in cui prevale l'aspetto personale (gli associati, nelle associazioni) o quello patrimoniale (il patrimonio destinato al perseguimento di uno scopo, nelle fondazioni).
Gli articoli 36 – 42 disciplinano, invece, le associazioni non riconosciute (quelle senza personalità giuridica) ed i comitati (organizzazioni di cittadini che perseguono un unico scopo in un tempo limitato).
03/03/2019 20:11:27
momo ha scritto: Senza entrare nel merito di queste questioni domenicali, pongo una domanda per l'autore del post: ma se sei così tanto appassionato della materia, e visto che lo stai facendo a titolo gratuito, perché non mandi un curriculum come consulente all'autorità garante per la privacy?
Almeno te pagano!
03/03/2019 20:53:53
Io però ero serio, non prendevo in giro la gente
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