Cyberbullismo nei Gdr: come fare?
16/05/2017 15:12:53
owli1 ha scritto: [quote]evamonamour ha scritto: Se si parla di non dare il proprio indirizzo di casa per non essere pestati dall'utente del portale X concordo in pieno, ma se si parla di Cyberbullismo, cioè del bullissimo via web, non importa se sai il mio nome reale ed il mio indirizzo di casa: mi raggiungi attraverso la messaggistica del gdr, su skype, su gdr-online... non sai magari neppure se sono veramente una donna od un uomo, non sai se sono bianca o nera, non ti ho dato nessun mio dato sensibile, ma... mi raggiungi.
Sinceramente?
No, son cavolate queste, è davvero dare la colpa alla vittima.
Facciamo che io conosco Seralia online, abitiamo nella stessa città, ci conosciamo per prenderci una birra o andare al giapponese[/quote]
Owli, io faccio un passo ancora indietro con i miei interventi.
Il caso che tu hai citato è stalking. Non meno grave, non meno fastidioso, ma esula dal contesto Web.
Io non voglio parlare dello stalker né del cyberbullo, ma dei Gestori.
L'esempio che ho fatto nasce proprio dal voler segnalare non il caso, ma la risposta "sbagliata" al caso.
Restando sul bullismo: io vado dalla maestra, a scuola, segnalando che il mio compagno di banco mi ha bullizzato in strada e la maestra lo levo di banco accanto a me mettendolo al banco accanto al mio perché "non ha violato il regolamento della scuola". Mi sentirei tutelato?
Allo stesso modo, se segnalo ad una gestione un caso di bullismo perpetrato via messaggi nel gdr e su skype (cyberbullismo) non mi sento tutelato se la risposta della gestione è togliere una carica off lasciandogliene un'altra perché "non ha violato il regolamento Master".
Non è la punizione inflitta al bullo, in entrambi i casi, a mettermi in difficoltà, ma il sentirmi dire dall'autorità di turno che il bullo ha seguito le regole (o non le ha infrante) e quindi il suo bullismo non può essere "colpito". Questo significa che la prossima volta che lo farà, se lo rifarà, sarà anche inutile lamentarmi... nessuno mi protegge.
Questo è il messaggio che passa.
evamonamour ha scritto: E con questo ribadisco che è assurdo dover tirare su una commedia al fine di giocare tranquilli. Ma, forse mi sono spiegata male io nel primo intervento, il quid non è se è giusto o sbagliato, il quid è: cosa può fare il gestore se uno divulga i propri dati? Nulla, purtroppo. In quel caso, si è responsabili del proprio problema. E per quanto possa suonare sgradevole "è colpa tua"... è così. O, almeno, di certo non è colpa di un gestore, che non può fare nulla se ti sei incartato tra telefoni e skype con gente pazza <.<
No, il quid non è assolutamente questo.
Il quid è "Cosa può fare un gestore se un utente bullizza un altro utente attraverso gli strumenti del sito del gestore?" con la più scottante "Cosa può fare un gestore se due utenti conosciutisi e giocanti sul suo gdr si sono scambiati skype per parlare del gioco e poi la cosa è degenerata in un attacco di bullismo?"
Ripeto: non si parla né di dare dati personali, né di dare dati falsi.
La faccio ancora più semplice: siamo su gdr online, il mio nick è "Seralia" e tu usi i messaggi privati del portale e l'account skype che ho messo in scheda su gdr-online (seraliagdr) per bullizzarmi. Non sai neppure come mi chiamo, non ho messo un nome finto e non racconto finte storie.
16/05/2017 16:38:42
Il Cyberbullismo è una brutta realtà che purtroppo esiste ed è un fenomeno in forte crescita. Come nel resto della rete, può esser presente anche in PbC. A mio avviso. la prima cosa che deve essere chiaramente espresso nei regolamenti, è cosa è VIETATO FARE all'interno del gioco.
Tutti i GdR sono luoghi pubblici e come come tali vige la Legge basata sul Codice Civile ed il Codice Penale, quindi tutti quegli atteggiamenti che ledano la persona sono automaticamente vietati e punibili.
Un gestore può e deve intervenire se gli avvenimenti accadono internamente al suo gioco dove può facilmente garantire il principio secondo il quale nessuno può subire gli effetti di un provvedimento (principio del contraddittorio). E qui può provvedere, in base alla gravità dell'episodio, con sanzioni che possono arrivare al ban o, se lo ritiene il caso, arrivare ad avvertire le autorità competenti.
Ma se gli avvenimenti, avvengono al di fuori del suo gioco, ha poca possibilità d'intervento. Quello che DEVE fare, sempre se ne è a conoscenza, e consigliare la presunta vittima su come comportarsi e segnalare i vari numeri verdi di supporto.
16/05/2017 16:56:17
Restando sul bullismo: io vado dalla maestra, a scuola, segnalando che il mio compagno di banco mi ha bullizzato in strada e la maestra lo levo di banco accanto a me mettendolo al banco accanto al mio perché "non ha violato il regolamento della scuola".
Non credo possa accadere una cosa del genere o meglio non dovrebbe accadere.
Questo sia perchè la maestra non puo sapere se la cosa è vera o se per caso tu (dico tu per riallacciarmi all'esempio, niente di personale) ti sia inventata tutto.
Sia perchè non è compito della maestra intervenire su episodi successi fori dalla scuola.
La mestra può, e dovrebbe eventualmente segnalare la cosa ai genitori di entrambi, e da li loro occuparsi di gestire le cose con le autorità di competenza.
Stessa cosa per quanto riguarda i GDR. Se il fatto avviene internamente alla land ovvio sono il primo a dire che la gestione deve intervenire, ma se la questione avviene tramite skype, l'unica cosa che posso dire è "Se timolesta bloccalo e poi segnala la cosa a chi di dovere".
E' un po' come se io prendessi e dicessi a Gianluca "Senti utente X mi inopportuna stalkerandomi o bullizzandomi su skype" avrebbe tutto il diritto di dirmi che non è compito suo.
Per farti un esempio concreto, quando ero gestore un utenti mi ha pesantemente insultato, infastidito su skype.
Lo ho bloccato su skype ma non ho agito in nessun modo contro di lui in land, questo perchè canali esterni sono una cosa, la land un'altra. Se avesse continuato a perseverare e una volta bloccato il suo skype mi avesse infastidito in land via pm, allora sarei intervenuto, perchè allora si diventa mio campo di competenza.
16/05/2017 16:59:38
Il presente scritto si pone come fine quello di enucleare le più recenti impostazioni giurisprudenziali, di merito e di legittimità, su una delle questioni più "roventi" della c.d. era 2.0 e cioè la responsabilità del blogger per i contenuti diffamatori inseriti da terzi sul blog (ciò che si dirà può essere però facilmente esteso a qualsiasi sito internet o pagina personale aperti al commento altrui, ad esempio i social network).
In altri termini, la questione riguarda la definizione della responsabilità penale nel caso in cui un blogger permetta ad altri di accedere alla propria "piattaforma virtuale" e ivi commentare in modo lesivo dell'altrui reputazione.
1. La diffamazione tout court.
Il delitto di diffamazione è posto, assieme a quello di ingiuria (rispettivamente artt. 595 e 594 c.p.), a protezione del bene giuridico dell'onore, il quale viene abitualmente scisso nelle due species di onore in senso soggettivo ed onore in senso oggettivo (o reputazione).
Mentre il primo è definibile come "l'idea che un soggetto ha di sé", il secondo – che coincide con la reputazione – altro non è se non il modo in cui la collettività guarda al singolo.
Più specificamente, è chiaro che il diritto fondamentale a che l'individuo esprima se stesso come singolo o in gruppi allargati (art. 2 Cost.) comporti che il contesto sociale si formi un pensiero sulle qualità e sui caratteri di un suo componente. Dunque l'onore oggettivo o reputazione si atteggerà come il risultato dell'opera di "traduzione" operata dal collettivo, avente ad oggetto la proiezione individuale del singolo.
E' stato sostenuto, altresì, che la reputazione dipenda (anche) da un'aspettativa sociale, avente ad oggetto la capacità del singolo di "essere un buon cittadino", osservando le regole giuridiche e sociali. In questo modo, dunque, si configurerà la diffamazione anche qualora il soggetto non si sia ancora "espresso" nel collettivo di appartenenza, in quanto quest'ultimo già si pre-costituisce, in forma idealizzata, la reputazione dei propri membri.
Il reato è generalmente inteso come delitto di evento in senso naturalistico, poiché richiede la lesione della reputazione.
Esso si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione lesiva dell'altrui reputazione viene esternata in modo da essere percepibile da più soggetti, non richiedendo di essere compresa nel suo senso. Se tra i presenti vi è il destinatario del messaggio lesivo, la diffamazione si configura solo nel caso in cui per quest'ultimo risulti assolutamente non percepibile l'offesa (contrariamente, si perfezionerà il diverso delitto di ingiuria).
Ciò ha portato attenti Autori ad abbracciare una nuova concezione di onore, la c.d. "concezione di onore in senso normativo", fondata sull'art. 3 Cost., in virtù della quale i reati posti a protezione dell'onore puniscono in realtà il mero "ergersi a giudice dell'altro". L'adesione a tale tesi comporterebbe la necessità di (re)interrogarsi se il delitto de quo continui ad essere un reato di evento naturalistico o si tramuti in reato di condotta (o di evento di pericolo, abbracciando la concezione di evento in senso giuridico).
Quanto detto è giustificato dal fatto che il delitto di diffamazione, così come quello di ingiuria, ha per oggetto un bene giuridico di cui non è sempre dimostrabile e/o misurabile la lesione; essa viene, perciò, normalmente ricavata da massime di esperienza, il che non è molto distante da ciò che avviene durante il vaglio della pericolosità di una condotta.
Il tutto può essere chiarito con un esempio. Se Tizio definisce Caio un "arrampicatore sociale" dinanzi a più persone, molto probabilmente egli verrà condannato per diffamazione. Ma, alla domanda "cosa si sta punendo?", si potrebbe rispondere in due modi parimenti efficaci:
a) si sta punendo l'avvenuta lesione della reputazione, e per dirlo usiamo massime di esperienza;
b) si sta punendo l'alta probabilità che l'affermazione, metabolizzandosi nelle menti di chi l'ha carpita, sfoci nella lesione della reputazione dell'offeso; usiamo in ogni caso, per tale valutazione, delle massime di esperienza, ma non al fine di dire che la lesione si sia verificata, bensì per affermare che possa in concreto verificarsi.
Si comprende, cioè, come non sia allo stato attuale estremamente chiaro, stante l'adesione alla teoria normativa di onore, se il delitto di diffamazione rimanga di evento o si tramuti in reato di condotta.
Peraltro, se si rivaluta il concetto di offesa alla luce della concezione di evento in senso giuridico, nel senso che essa potrà significare tanto la lesione quanto la messa in pericolo del bene giuridico protetto, il problema ermeneutico si fa ancor più serio, in quanto nella norma si legge "Chiunque [...] offende l'altrui reputazione", potendo ciò significare sia che l'agente abbia potuto ledere la reputazione, sia che lo stesso abbia potuto metterla a repentaglio.
2. Responsabilità dell' "avventore virtuale" che faccia dichiarazioni lesive dell'altrui reputazione.
Come già segnalato nell'incipit, l'utente che accede ad un blog (o pagina personale di un social network o sito internet in senso ampio) può avere la possibilità di postare qualcosa, vale a dire lasciare un commento, partecipare a discussioni attraverso appositi spazi di risposta o attraverso l'utilizzo di un forum o di una chat.
Le sue dichiarazioni, qualora lesive dell'altrui reputazione, daranno certamente origine al delitto di diffamazione, con l'aggiunta dell'aggravante speciale di cui al comma 3 dell'art. 595: "Se l'offesa è recata [...] con qualsiasi altro mezzo di pubblicità".
L'aggravante è progettata per punire con maggior rigore il caso in cui la dichiarazione lesiva possa essere veicolata, stante la natura dello strumento utilizzato per renderla nota, fino a raggiungere un enorme numero di destinatari (in altri termini, non una cerchia ristretta e ben determinata di individui, bensì il pubblico). La ratio è dunque quella di punire più aspramente chi cagiona danni incalcolabili alla reputazione altrui.
Muovendo da tale assunto, deriva che la responsabilità per diffamazione è diretta per l'offensore, mentre maggiori questioni interpretative ha sollevato la tematica della responsabilità di colui che ha l'amministrazione e/o la gestione del sito ove si sia perfezionato il reato.
Non può però omettersi una segnalazione: il vaglio della responsabilità dell'offensore deve sempre fare i conti con la configurabilità della scriminante di cui all'art. 51 c.p., riempita col contenuto del diritto di cronaca o di critica. Nel caso in cui la stessa operi, la condotta, pur penalmente rilevante, non sarà antigiuridica e dunque il fatto non costituirà reato.
Il diritto di cronaca, in realtà, è conferito restrittivamente al solo giornalista, il quale deve narrare un fatto con l'utilizzo di tre "accortezze":
1) verità (nel senso di verosimiglianza). Tale requisito, afferente la dichiarazione inserita nell'articolo giornalistico, si traduce in un dovere di ricerca delle fonti, da parte dell'articolista, nel senso che egli non deve procedere alla pubblicazione della notizia se prima non ha vagliato che essa sia confermata da altre testate. Egli non può accontentarsi di un'unica fonte, nemmeno basandosi sull'autorevolezza della stessa.
2) pertinenza (nel senso di interesse pubblico alla ricezione della notizia). La notizia va pubblicata se sussiste un interesse della collettività alla "presa visione" della stessa.
3) continenza (nel senso di linguaggio pacato). L'articolista deve tenere un tenore lessicale rispettoso dell'altrui persona, che non miri all'attacco gratuito, alla demolizione della personalità morale, che non sia ironico, sbeffeggiante, o subliminalmente aggressivo. La continenza, in altri termini, altro non è se non l'educazione che si deve riporre anche nei riguardi del più spietato criminale.
Il diritto di critica, al contrario, appartiene a tutti i consociati, e si sostanzia in una situazione giuridica attiva che consente di esprimere un'argomentazione decostruttiva dell'altrui tesi, anche attraverso toni forti. La critica deve però sottostare a regole simili a quelle previste per il diritto di cronaca, pur con delle differenze:
a) non esiste l'obbligo di verità. La critica ricalca un'opinione personale, di stampo puramente soggettivo, e dunque non può atteggiarsi né come verità oggettiva né come dovere di ricerca di altre fonti dal contenuto uguale.
b) sussiste la pertinenza, in senso "affievolito". Certamente non si deve valutare l'interesse del pubblico alla conoscenza della critica nel senso chiarito prima, ma è sufficiente che la critica sia giustificata mediante motivazioni ricavate "aliunde", essendo essa lecita nel momento in cui il suo contenuto possa essere sufficientemente "interessante" per l'opinione pubblica.
c) resta la continenza, in senso meno rigoroso. La critica permette toni aspri, poiché tesi alla sopraffazione ragionata e argomentata dell'altrui posizione espressa. Rimane fondamentale, però, che essi non trasmodino in un attacco personale: obiettivo della critica deve cioè essere l'opinione altrui, non l'altrui personalità morale o psico-fisica.
3. Il ruolo del gestore del sito. E' responsabile del reato altrui?
Ci si deve ora chiedere se esistano ripercussioni, ai danni di chi ha il controllo del sito web, per il reato posto in essere sullo stesso dai "visitatori". Si enucleeranno di seguito gli spunti più rilevanti e le tesi sostenute.
3.1. Punibilità ex art. 57 c.p. Giurisprudenza di merito vs Giurisprudenza di Legittimità.
L'art. 57 del codice penale pone a carico del direttore (o del vice-direttore) del giornale la responsabilità per i reati commessi dal giornalista nell'espletamento del proprio lavoro (es. diffamazione) all'interno dell'azienda.
La norma fa salvi i casi di concorso nel reato, per i quali si applicherà l'art. 110 c.p., cioè i casi in cui il soggetto in veste apicale abbia almeno accettato il rischio che si verificasse il compimento del reato o abbia comunque agito con dolo affinché ciò avvenisse.
Dunque, l'articolo 57 cit., stante la "espulsione" dall'ordinamento penale di ogni forma di responsabilità oggettiva, viene inteso da alcuni come configurante un concorso omissivo colposo nel reato doloso altrui, da altri come reato autonomo in quanto non sarebbe dogmaticamente possibile un concorso colposo nel reato doloso.
Il direttore verrà sanzionato nel caso di omesso controllo sull'attività del giornalista, qualora ciò derivi da negligenza, considerata la complessità dell'organizzazione interna aziendale e il minimum di libertà valutativa che deve essere riconosciuta all'articolista, dovendosi appuntare il maggior controllo sugli aspetti informativi dell'articolo e, solo in maniera secondaria e meno stringente, sugli aspetti di commento.
L'art. 1 della legge sulla stampa definisce stampa "le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione".
Si è posto, allora, il problema di comprendere se il sito web può considerarsi "stampa" o meno: nel primo caso, esso vedrà assoggettarsi il regime di cui all'art. 57 c.p., con emersione di profili di responsabilità per il gestore del sito; nel secondo caso, dovrà concludersi per la liceità della condotta (dal punto di vista processuale, la formula assolutoria sarà "Il fatto non è previsto dalla legge come reato").
E' proprio a tal riguardo che emerge la necessità di presentare le molteplici posizioni dei giudici di merito e della Corte di Legittimità, spesso in aperto contrasto.
La Corte di Cassazione ha oramai consolidato i propri orientamenti, abbracciando la tesi c.d. "autonomista", la quale fa leva sulla differenza ontologica del mezzo cartaceo rispetto al web, sicché non è possibile applicare l'articolo 57 c.p., pena la violazione del divieto di analogia della norma incriminatrice, disciplinato dall'art. 14 delle Preleggi.
Va dato rilievo però anche alla tesi c.d. "assimilazionista", per la quale risulta applicabile l'art. 57 cit., non per il tramite dell'analogia legis, quanto con l'utilizzo dell'interpretazione estensiva.
Per asserire ciò, è necessario considerare come rilevante non il mezzo diverso (il cartaceo è fisicamente diverso dal telematico) quanto il fine informativo comune. Valorizzando lo scopo, condensato nell'articolo 1 della l. 47/1948 nell'inciso finale "in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione", si è in grado, secondo i sostenitori di siffatta tesi, di estendere le maglie concettuali della stampa fino a ricomprendere anche la pubblicazione su web.
Tale interpretazione estensiva sarebbe però possibile solo qualora la pagina web abbia caratteristiche intrinseche, fenomeniche e formali tali da rendere possibile l'equiparazione sul piano sostanziale tra essa e un giornale di informazione reso in cartaceo.
In sintesi, la tesi maggioritaria – espressa dalla Cassazione – riguarda l'impossibilità, allo stato attuale di considerare il web "stampa", e la conseguente indebita estensione al blogger o al gestore di sito web della responsabilità ex art. 57 c.p., pena la violazione del divieto di analogia in malam partem; la tesi espressa da parte della giurisprudenza di merito è nel senso della punibilità del gestore del sito web per i reati ivi commessi dagli utenti, attraverso una interpretazione estensiva del concetto di stampa, operabile a seguito di un'attività ermeneutica che l'interprete deve condurre valutando l'assimilabilità del sito web ad un normale quotidiano cartaceo di informazione.
3.2. Punibilità del gestore per responsabilità diretta ex art. 40 comma 2 cod. pen.
In una recente pronunzia del Tribunale di Varese, viene palesata, oltre all'adesione alla tesi della possibile interpretazione estensiva del concetto di stampa fino a ricomprendere il sito web, una impostazione ancora più rigorosa e decisiva: la responsabilità diretta in forma omissiva, ex art. 40 comma 2 del codice penale.
Si rivendica, cioè, l'esistenza di un dovere in capo al gestore della pagina web di evitare il fatto illecito altrui, stante un potere concreto esistente in tal senso, derivante dalla relazione fattuale e funzionale tra l'amministratore e il proprio sito.
In realtà, attenta dottrina critica l'impostazione adottata, in quanto, aderendo alla oramai maggioritaria tesi del "trifoglio", secondo la quale la posizione di garanzia può solo derivare dalla legge, dal contratto e dalla precedente azione pericolosa, non vi sarebbe la possibilità di rintracciare la responsabilità del gestore del sito per la diffamazione da altri perpetrata.
Non esiste, innanzitutto una legge da cui derivi tale posizione di garanzia, né è possibile ritenere che, all'atto di "aprire" una pagina web, l'utente si accordi contestualmente con chi mette a disposizione lo spazio virtuale, nel senso di impegnarsi ad evitare il compimento di illeciti altrui; e neppure la stessa apertura della pagina virtuale si può considerare "precedente azione pericolosa", in quanto essa è una semplice facoltà che rientra nella posizione giuridica soggettiva dell'utente.
3.3. Punibilità per concorso morale (istigazione o determinazione) ex art. 110 c.p. o per istigazione a delinquere.
La presente trattazione può essere conclusa interrogandosi se, stante l'assenza (almeno secondo l'impostazione prevalente della Corte di Legittimità) di una responsabilità del gestore del sito web ex artt. 40 comma 2 o 57 cod. pen., sia possibile rinvenire profili di responsabilità penale alternativi.
Ciò si verifica senza dubbio nei casi di condotta del soggetto agente finalizzati a produrre dolosamente l'intervento altrui avente contenuto diffamatorio; in altri termini, la responsabilità penale andrà circoscritta ai casi in cui il titolare della pagina web, con una propria condotta animata dal requisito volontaristico, spinga taluno appartenente ad una cerchia indeterminata di possibili utenti, o un soggetto specifico, ad esternare affermazioni lesive dell'altrui reputazione.
Rispetto al secondo caso, si possono immaginare soltanto due accadimenti plausibili:
1) il soggetto viene "evocato" dall'agente attraverso un sistema di tagging (come accade sui social network) e spronato al turpiloquio o all'offesa;
2) il soggetto sia già intervenuto sul sito web e il gestore, con un ulteriore intervento – ad esempio in risposta al commento dell'utente – istighi il soggetto a diffamare.
L'istigatore risponderà in base al combinato disposto degli articoli 110 e 595 c.p.
Al di fuori della ordinaria istigazione intesa come concorso morale nel reato altrui ex art. 110 cit., è chiaro che potrà ben configurarsi l'ipotesi dell'istigazione a delinquere, p. e p. ex art. 414 c.p., in quanto essa richiede, oltre alla condotta di istigazione, che questa avvenga pubblicamente. Per "pubblicamente", si intende che il fatto deve avvenire in un luogo pubblico, o aperto al pubblico, od anche attraverso un mezzo di propaganda (art. 266 comma 4, c.p.).
Essendo il web un "luogo" inteso come piattaforma virtuale a cui può accedere un numero indeterminato di persone, si può ritenere che esso ben configuri l'elemento richiesto ai fini dell'istigazione a delinquere.
E' comunque necessario che, essendo il reato de quo un reato di pericolo concreto, le affermazioni del soggetto agente non si limitino ad essere delle semplici manifestazioni di pensiero, bensì arrivino, per le loro modalità, ad integrare un comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti.
La responsabilità penale ex art. 414 c.p. dipenderà dunque dalla sola condotta di istigazione del gestore. Nel caso in cui un qualsiasi utente, accogliendo l'istigazione, realizzi il delitto di diffamazione, il gestore risponderà non solo ex art. 414 cit. bensì anche di concorso ex art. 110 c.p. nel reato doloso altrui concretamente posto in essere.
I reati potranno subire il trattamento del concorso formale, ex art. 81 co. 1 del codice penale.
Fonte: Diffamazione online e responsabilità del gestore del sito web
(www.StudioCataldi.it)
16/05/2017 17:23:29 e modificato da seralia il 16/05/2017 17:30:08
dyrr ha scritto:
E' un po' come se io prendessi e dicessi a Gianluca "Senti utente X mi inopportuna stalkerandomi o bullizzandomi su skype" avrebbe tutto il diritto di dirmi che non è compito suo.
Si chiama Empatia.
Se io vado da Gianluca e gli dico che Dyrr mi bullizza su skype e Gianluca mi risponde "Sono cavoli tuoi perché gli hai dato skype" oppure "sì, lo so, ha un carattere di cacca, ma non lo ha fatto sul sito quindi non è affar mio", sta in qualche modo infierendo su una persona che si sente debole. Lo posso perseguire legalmente? Ovviamente no... ma ben diverso è rispondere "Purtroppo non posso farci nulla... lo hai bloccato su Skype? Tranquilla che se poi dopo che lo hai bloccato insiste sul portale lo banno" oppure "Cavolo, mi spiace... aspetta che ci parlo, è un mio moderatore, ci tengo non succedano casini...".
Di contro, per riprendere un esempio di malagestione dal mio primo intervento, se Clemence mi offende a livello personale via messaggi privati su gdr-online, io mi aspetto che Gianluca mi tuteli leggendo i messaggi e, una volta appurato che l'atto di bullismo c'è stato, non si limiti ad Ammonire Clemence e togliergli il ruolo di coordinatore dell'Assistenza, retrocedendolo a semplice Moderatore, perché "Sì, hai ragione, ma non lo ha fatto come Mod quindi non posso togliergli la carica, perché non l'ha sfruttata per ferirti"... mi aspetto che Clemence venga buttato fuori a calci.
Perché il punto è che il "bullo" io lo reincontro a scuola... il cyberbullo lo reincontro sul portale. Ed io ho un disagio personale nell'incontrarlo, nell'incrociarlo.
Puoi bannare uno che ha bullizzato un altro su skype o radiare dalla scuola uno che ha bullizzato un compagno al parchetto? No, ma devi (a mio parere DEVI) sorvegliare e far sentire protetto chi sta nel tuo sito.
La maestra deve mettere in contatto i genitori dei ragazzi, non dire che se ne frega perché è successo nel parchetto. Il gestore deve aiutare il bullizzato a sentirsi al sicuro dal bullismo quando è sul suo sito.
Questo non significa che sia responsabile del bullismo su skype, ma che deve tenerne conto quando affronta le dinamiche di community nel suo portale. Dire "non è affar mio" non è una opzione. Dire "ho le mani legate, ma ti assicuro che monitorerò la cosa con attenzione dentro il portale" è ben altro paio di maniche.
@alice@ ha scritto: Il presente scritto si pone come fine quello di enucleare le più recenti impostazioni giurisprudenziali, di merito e di legittimità, su una delle questioni più "roventi" della c.d. era 2.0 e cioè la responsabilità del blogger per i contenuti diffamatori inseriti da terzi sul blog (ciò che si dirà può essere però facilmente esteso a qualsiasi sito internet o pagina personale aperti al commento altrui, ad esempio i social network).
In altri termini, la questione riguarda la definizione della responsabilità penale nel caso in cui un blogger permetta ad altri di accedere alla propria "piattaforma virtuale" e ivi commentare in modo lesivo dell'altrui reputazione.
Grazie per l'intervento Alice, sicuramente un ottimo approfondimento riguardo il reato di Diffamazione, ma il Bullismo non è diffamazione. Il Bullismo non prevede espressamente la lesione della Reputazione altrui, non è espressamente mirato a parlare a terzi di te, ma punta sulla denigrazione e la mortificazione del soggetto, minando non la sua reputazione ma la sua autostima.
Il Bullismo non è sempre coincidente con la Diffamazione, perché può svolgersi anche in assenza di pubblico...
Non sono certa di aver usato i corretti termini tecnici, ma la sostanza spero sia comprensibile.
16/05/2017 17:43:29
Io credo che ci sia in questa conversazione un errore di fondo, ovvero paragonare il "gdr-bullismo" al "cyberbullismo" tout court. Se le due cose hanno imprescindibili tratti in comune è pur vero che però il bullismo in un gdr non è paragonabile, chessò, al bullismo in una scuola dove parliamo di minori e spesso minori anche al di sotto dei 13 anni. Quindi forse già qui c'è da fare il primo distinguo, l'età del "bullo" e quella del "bullato". Ulteriori distinguo andrebbero fatti per chiarire bene cosa si intende con il "bullismo" limitato all'ambito del gdr o di una land, sennò tra poco assumerà connotati assurdi e fioccheranno i paragoni astrusi.
17/05/2017 03:33:00
Aldilà della più o meno possibile definizione stringente di cosa sia il cyberbullismo, piuttosto che il cyberstalking, mi pare evidente che qui si sta segnalando un problema che ha a che fare con la convivenza tra giocatori.
Molto carina l'idea che la moderazione basterebbe a tutto. Peccato che abbia la stessa fondatezza di quelle teorie per cui mettendo un poliziotto ad ogni incrocio non si avrebbero più crimini.
Credo che l'argomento meriterebbe un approccio un po' meno superficiale.
Che ci sia effettivamente un problema di definizioni, perchè molto dipende dalla percezione della presunta vittima é fuori di dubbio. Senza scadere nel sensazionalismo:
Fatti mandare dalla mamma / a prendere il latte
Devo dirti qualche cosa / che riguarda noi due
Ti ho vista uscire dalla scuola / insieme a quell'altro
con la mano nella mano / passeggiava con te
Tu digli a quel coso / che sono geloso
e se lo rivedo / gli spaccherò il muso
Ecco, al giorno d'oggi il ragazzo raccontato da Gianni Morandi probabilmente finirebbe denunciato per stalking e additato come mostro sui giornali per la violenza psicologica perpetrata ai danni della ragazza.
Chiusa parentesi-faceto, io estenderei il problema non tanto a una definizione precisa di cosa sia il cyberbullismo o il cyberstalking quanto a una individuazione di quei comportamenti che spesso possono rendere insano un ambiente di gioco (e il contorno).
Contorno che non è, a mio parere, meno importante dell'ambiente di gioco in sè, anzi per la mia esperienza non è tanto la land l'ambito in cui si sviluppano dinamiche fastidiose e vessatorie ai danni dei giocatori (includendo nella categoria anche gestori, staffer, ecc) quanto l'eventuale contorno, online e non.
Se il problema fosse limitato all'ambiente ristretto della land, grazie tante che basta applicare una moderazione decente. Torniamo alla favoletta del poliziotto a ogni incrocio che farebbe sparire il crimine dalla faccia della terra.
Il problema è che raramente le dinamiche di "cyberbullismo" vanno a compimento soto il naso del gestore e/o dove il gestore o il suo staff possono intervenire come tali. Anzi francamente ho visto spesso definire "persecutorie" pratiche e comportamenti che non lo erano affatto.
Esempio 1: Master Tizio, durante una giocata, scrive a Giocatore Caio. "Guarda che se insisti su quella linea io sono costretto a farti fuori il personaggio". Alla radice c'è il tentativo del master di risparmiare al giocatore un esito grave, probabilmente di fronte a un giocatore che sta fraintendendo l'applicazione di una regola o si sta infilando in una situazione insostenibile non per coerenza di gioco del suo PG ma per un palese misunderstanding da parte del giocatore delle regole di interazione. In qualche caso il giocatore Caio prende nota e ringrazia. In qualche altro caso il giocatore Caio che è intrinsecamente l'essere più saputo sulla faccia della terra, scambia la cosa per un tentativo di intimidazione nei suoi confronti o un tentativo del master di orientarsi la giocata a suo piacimento imponendo ai giocatori una linea di condotta.
Sì, parlare di CB dentro una land in questo caso può essere molto improprio.
Esempio 2: Il giocatore Cacio si assume una serie di impegni. Come membro di uno staff, come referente di una quest per altri giocatori, o anche solo come referente ongame per un gruppo di gioco. Puntualmente però lascia gli altri in mutande: fa buttare via loro serate nell'inutile attesa di una sua apparizione, dice che c'è e poi non c'è, non avvisa mai oppure avvisa ogni volta che ha avuto l'invasione di cavallette, il terremoto, l'inondazione e la celebrazione dell'anniversario della prima volta in cui si è dedicato a pratiche autoerotiche. Lo staffer Tizio, o il compagno di gioco Sempronio, stufi di prendersi bidoni da Caio, a un certo punto scrivono a Caio dicendogli "Ciccio, rispettiamo tutti il tuo tempo libero, ma anche tu devi rispettare il tempo libero degli altri, quindi o tieni fede agli impegni che ti sei preso invece di far buttare via serate per niente ai tuoi compagni di gioco, oppure molli quel ruolo/incarico e lo lasci ad altri più affidabili di te".
Ne avessi visti pochi di giocatori che per nascondere la propria cafonaggine e la propria assoluta mancanza di rispetto per il tempo libero degli altri giocatori, si atteggiano a vittime perseguitate da staff o compagni di gioco "invadenti e sclerati" che non rispetterebbero la loro libbbbbertaaaahhhhh, il loro tempo libero e che a detta loro pretenderebbero di organizzargli l'agenda in real "per un gioco".
Quindi sì, anche qui, c'è da stare attenti prima di parlare di cyberbullismo, stalking e pratiche "vessatorie" da parte degli staff ai danni dei giocatori.
Fatta la scrematura dei casi in cui la banale richiesta di rispettare norme di educazione fra giocatori viene percepita come vessatoria o persecutoria, resta davvero poco su cui si possa intervenire in termini di moderazione e che sia al di fuori delle normali attività di moderazione interna a un gioco.
Il problema è proprio il contorno del gioco, che il contorno sia online (contatti diretti fuori dal gioco, community esterne sui cui si "trasferiscono" i problemi, o da cui si originano i problemi, ecc) o meno.
Uno dei motivi che consigliano cautela nell'utilizzo di termini che potrebbero avere risvolti legali è che in genere ad essere oggetto di pratiche diffamatorie, denigratorio-compulsive e "persecutorie" non sono persone fisiche ben identificate ma "identità virtuali",dietro le quali c'è sì un giocatore in carne ed ossa, ma la cui identificabilità è altamente incerta per usare un eufemismo.
Il che significa che nel 90% dei casi che generano effettivi problemi di "convivenza" tra giocatori, evocare il codice civile e il codice penale è fuffa allo stato puro.
Ciò non toglie che chi si rende protagonista di pratiche di questo genere, spesso contando sull'inapplicabilità delle leggi (perchè va da sè che mentre una persona fisica può essere riconosciuta oggetto di comportamenti lesivi specifici è assai improbabile che si possa dire lo stesso di un nick come "ghennadi72", "lom" o "scopatore13"), è una personcina di m3rda e come tale va trattata, a prescindere dall'applicabilità o meno di una norma.
18/05/2017 02:43:26 e modificato da ilgrandeinverno il 18/05/2017 02:43:59
bordertown ha scritto: Io credo che ci sia in questa conversazione un errore di fondo, ovvero paragonare il "gdr-bullismo" al "cyberbullismo" tout court. [/b]
Fondamentalmente è una materia in via di definizione anche dal punto di vista legale. Siamo il primo paese ad avere (proprio oggi) una legge sulla materia ed è una legge che non soddisfa nessuno ma è un piccolo passo.
Consiglio questo articolo che è abbastanza chiaro, ma ce ne sono parecchi in rete.
http://www.ilmessaggero.it/primopiano/politica/cyberbullismo_legge_approvata_camera_senato-2445832.html
↗
Se le due cose hanno imprescindibili tratti in comune è pur vero che però il bullismo in un gdr non è paragonabile, chessò, al bullismo in una scuola dove parliamo di minori e spesso minori anche al di sotto dei 13 anni. Quindi forse già qui c'è da fare il primo distinguo, l'età del "bullo" e quella del "bullato".
E io credo che il problema (che come leggi è stato il nodo della legge) sia proprio qui.
L'età è un concetto molto relativo quando parliamo di sensibilità. Il concetto più giusto sarebbe, forse, la maturità: ma la maturità non è in alcun modo un elemento coerente, organico nell'individuo. Può incrinarsi, come rafforzarsi: dipende dal contesto in cui si mette alla prova.
Il mobbing sul posto di lavoro è un altro volto, gravissimo, del bullismo e colpisce, in modo vile, persone adulte che non hanno capacità o possibilità di difendersi, ad esempio: il mobbing è feroce. Allo stesso modo, che so... il nonnismo nelle caserme. Non è una questione di età: è una questione di percezione.
E' indiscutibile che un minore abbia una personalità meno formata e fragilità con un'incidenza di rischio molto più alta. Ma può anche avere una minore profondità e avere una maggiore facilità di un adulto nel non innescare la dinamica della paura o del disagio, che alimenta il bullismo e spegnere molto prima certi approcci che restano fumo se non gli si dà sostanza.
Se restiamo nell'ambito di internet, poi, va sempre considerato che è un luogo, un ambiente, con assoluta peculiarità, che può azzerare le normali categorie ontologiche: spazio e tempo, sesso, modo di approccio.
La relazione, dietro uno schermo, si avvale di tutta una serie di peculiarità, nel bene e nel male, inclusa, spesso, l'illusione di una "libertà" e di una proiezione di se stessi che diventa, fattivamente, essere un personaggio sia che lo vogliamo noi, sia che ce lo appicchino gli altri. E che ci giustifica, in una sorta di alternanza con le nostre dimensioni fisiche, la legittimazione a una cornice in cui siamo quello che nessuno, negli ordinari ambiti della quotidianità, pensa che saremmo.
Questo succede anche nel reale, certo. Sono logiche pirandelliane e non scopriamo l'acqua calda: ma internet amplifica, perchè mette in gioco un concetto di immaginazione piena, anche riferita a noi stessi.
In un contesto dove il ruolo non è menzogna ma l'obiettivo stesso del riunirsi, del trascorrere il tempo insieme, si è anche più legittimati a quella proiezione e il rischio è alto ed elevato: non si deve arrivare alla morte o al suicidio per parlare di bullismo. La viltà del branco dietro lo schermo sta in questo: nell'accerchiare il soggetto, ancora peggio con la risata, facendolo sentire un inetto perchè non sta al gioco e perchè risulta "pesante e sfigato" nella risposta.
E' comodo, rafforza il branco e senza ombra di dubbio, legittima anche una gerarchia interna nello stesso, perchè il branco è informe e pieno di identità accennate e prive di personalità, generalmente assorbite e rappresentate dai leader, quelli che creano il contesto per quell'accerchiamento.
E' proprio qui il problema: siccome è un gioco, non ha poi tutto questo peso. Ma anche no: in qualsiasi contesto ha un peso e un peso fortissimo. Perchè chiunque si abbia davanti, a maggior ragione dietro uno schermo, non lo conosci davvero: la violenza non è mai quantificabile sull'atto violento, ma su chi la percepisce, il suo grado di sofferenza, il suo tasso di sopportazione.
In poche parole sulle conseguenze, che sono sempre "troppo tardi".
Esiste una consapevolezza di chi gestisce uno spazio web che è quella di sapere che volendo può mentirsi e pensare che tutto si esaurisca là, in quelle quattro pagine che ha messo su. Ma quando si riuniscono anche tre persone in uno spazio, si parla di comunità e quella comunità è formata in quell'ambito e poi si proietta in altri: se il tuo messaggio non è chiarissimo sul rifiuto, in qualsiasi forma, di certi atteggiamenti, legittimi l'idea che "a seconda di come e dove e con chi siano espressi" c'è un grado di accettabilità degli stessi. Sei parte del sistema, insomma: e io credo che nessun gestore, utente, staffer di un contesto virtuale possa riferirsi a una legge. Si tratta di coscienza e quella no, non ha mai età.
18/05/2017 08:49:30
ilgrandeinverno ha scritto: Allo stesso modo, che so... il nonnismo nelle caserme. Non è una questione di età: è una questione di percezione.
Quoto.
La differenza, secondo me, non è nel fatto che "il minorenne vada tutelato" o "il maggiorenne si tutela da solo" (cose che non sono uscite in questo thread, ma ho sentito spesso dire in altre sedi). Il punto è che chiunque ha il diritto ad essere tutelato.
Che poi tutelare un minorenne sia diverso dal tutelare un maggiorenne, che il modo ed il grado di tutela vada modulato in base al contesto, che (ad esempio) una donna possa essere maggior oggetto di stalking rispetto ad un uomo, che (ad esempio) una persona che ha appena subito un problema personale X possa essere oggi più sensibile a certi temi rispetto a ieri, etc etc etc... rende oggettivamente vero che il grado di tutela non è oggettivamente identico, ma varia in base ad infiniti parametri soggettivi tra cui uno è sempre l'età.
Ma questo non significa che il minore vada tutelato "di più", ma solo che serva in alcuni casi più attenzione per dargli la stessa tutela che ha l'adulto, perché la Tutela spetta a tutti.
"Tutela", nella mia visione, significa che il soggetto ha, come dice ilgrandeinverno, la percezione di essere al sicuro.
"Tutelare", come sopra, significa attuare pratiche che portino il soggetto a sentirsi al sicuro.
18/05/2017 11:04:30
seralia ha scritto: [quote]ilgrandeinverno ha scritto: Allo stesso modo, che so... il nonnismo nelle caserme. Non è una questione di età: è una questione di percezione.
"Tutela", nella mia visione, significa che il soggetto ha, come dice ilgrandeinverno, la percezione di essere al sicuro.
"Tutelare", come sopra, significa attuare pratiche che portino il soggetto a sentirsi al sicuro.[/quote]
Però è verissimo quanto detto sopra: il soggetto deve collaborare alla sua sicurezza.
Perchè di per sè alcune pratiche su internet sono *rischiose* e forse, uno degli aspetti di cui i gestori potrebbero essere attivi, è quello di *informare*.
Non sono cose scontate e per assurdo, su internet, quelle che ignorano e sono più *ingenue* sono categorie di persone adulte, poco assidue di certi contesti di internet, che scoprono il PBC e che spesso, per scarsa abitudine o consapevolezza delle dinamiche di rete, cascano facilmente in stigmatizzazioni o, peggio ancora, in situazioni di presa in giro feroce.
Quando vedo un utente *anta* io me ne preoccupo parecchio: perchè amplifica tutto, e si entusiasma il triplo di un 19enne sghiscio;)
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