La Paternità di un'Opera è inalienabile e irrinunciabile
13/07/2015 19:09:10
Non penso ci sia bisogno di tanti giri di parole.
Per quanto possa aver capito dal messaggio di apertura di Gemini:
Una volta ceduto, non è possibile richiedere la rimozione o restituzione di materiale quale testi, statuti e simboli di gilda o altro, fornito volontariamente dai giocatori. = NO.
Lo staff riconosce la Paternità delle opere anche in presenza di cessione gratuita alla land. = SI.
Che poi esistano altre realtà, ok ma dubito che possano essere applicate al microcosmo gdr dove il 99% delle volte il tutto si riduce al tizio che vuole aprire la gilda x, manda il materiale e passato l'innamoramento ne chiede la cancellazione per portare la stessa cosa ad un'altra land.
13/07/2015 19:12:36
Ringrazio Leo per le opportune puntualizzazioni, così come Quartz per essersi meglio espresso a beneficio di tutti.
Aggiungo solo che la Paternità si lega all'"Idea" dell'opera che viene realizzata; il ghost writer, così come l'editor, la traduce in un lavoro commercialmente appetibile, quindi è senz'altro co-autore del prodotto finito, ma tecnicamente l'idea l'ha partorita un altro e lui/lei si è semplicemente prestato a farle vedere la luce (di norma peraltro non vengono mai fuori opere sensazionali).
In ogni caso accolgo parzialmente il suggerimento di quartz: qualora i gestori si impegnino formalmente e con tariffario pubblico a pagare in qualità di ghost writer gli utenti che lo desiderino
- posto che l'ambientazione su cui tale lavoro viene eseguito non sia protetta da diritti di terzi;
- posto che il sito mantenga lo status di struttura non a scopo di lucro;
- posto che non vengano aggirate/violate norme vigenti;
considererò possibile la cessione contrattuale dei diritti morali relativi allo sviluppo narrativo delle linee guida fornite dalla gestione, restando peraltro di Paternità dell'utente tutte le idee personali introdotte a sostegno del gioco.
13/07/2015 19:51:09
Presa visione e riferisco in giro a chi potrebbe essere interessato :D
13/07/2015 19:53:06
Io, nonostante le precisazioni (o forse a causa delle precisazioni), non riesco a capire bene la questione.
@gemini, tu vuoi (correggimi se sbaglio!) che le land non inseriscano clausole che implichino:
- la rinuncia dell'utente alla paternità delle sue opere
- il diritto dei proprietari del gioco di utilizzare il materiale creato dall'utente
?
13/07/2015 20:19:29
Tra l'altro, dopo un superficiale controllo, non credo che una clausola del genere possa rientrare nel campo delle clausole vessatorie.
Quindi anche qui: occhio alle parole che usiamo, specialmente se tacciamo gli altri di non essere accurati.
13/07/2015 20:22:05 e modificato da ghennadi72 il 13/07/2015 20:23:47
Gemini ha citato una frase molto esplicita: cessione della paternità. Che è in effetti una formula un po' bislacca, mi chiedo chi sia riuscito a inventarsi una formula simile da inserire nei termini di utilizzo di una land. Non credo proprio, quindi, che riguardi formule più diffuse e "rituali" di autorizzazione ad utilizzare i contenuti inviati.
Non si parla quindi di diritti di utilizzo, diritti che non implicano alcuna cessione di paternità.
Implicano solo l'autorizzazione ai gestori del gioco di fare libero uso dei contenuti creativi (tipicamente testi, immagini, contenuti multimediali in genere) inviati al gioco, qualunque cosa faccia il giocatore in seguito (es. uscendo dal gioco), senza privare in alcun modo il "creatore" della sua paternità (e di solito, tranne nel caso di vendita in esclusiva, senza privare l'autore della possibilità di continuare a disporre della propria creazione e farne quello che gli pare, incluso il cederla a terzi altri).
13/07/2015 20:45:17
Confermo quanto scritto da Ghennadi: è da me posta sotto accusa la forma (illegittima) con cui si impone contrattualmente al consumatore (da cui la clausola vessatoria) un obbligo giuridicamente non adempibile.
Sostituendo "Paternità" con "diritti materiali e/o proprietà" si resta nel campo delle clausole vessatorie, ma almeno con forma giuridicamente valida.
Personalmente ritengo che la forma più corretta sia quella dell'obbligo di accettazione da parte dell'utente, una volta cedute idee-opere d'ingegno ad un gestore, di non richiedere successivamente compensi di sorta e lasciarne l'utilizzo gratuito, sia pur limitatamente al sito in oggetto (ovvero, la gestione non potrà utilizzarle in altri siti di sua pertinenza/proprietà nè potrà cederle a terzi senza il previo consenso dell'autore).
13/07/2015 20:57:08
Se fosse una clausola vessatoria andrebbe anche specificamente accettata con un "click" a parte, altrimenti sarebbe nulla.
Ma, ripeto, non c'è un consumatore, non c'è un professionista, non c'è nessuna clausola vessatoria propriamente detta.
13/07/2015 21:34:30
@gemini
La legge e' chiara
Art. 2
In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
5) i disegni e le opere dell'architettura;
6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.
9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.
10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico
I PG dove rientrerebero? Inoltre, la cessazione dei diritti e' una clausola che puo' stare (quando ti registri a facebook, tu "regali" i diritti delle tue foto e tutte le cose che fondamentalmente pubblichi).
Quindi, poiche' il DL e' formato da 100+ articoli, facci un riassunto senza metafisico della storia del dito e della luna, e sii concreto.
13/07/2015 21:53:31 e modificato da dyrr il 13/07/2015 21:54:26
La risposta di gemini mi era sembrata abbastanza chiara riguardo a cosa intendeva e a che tipo di materiali.
"L'utente e' consapevole che creare immagini, gif, documentazione, avatar, etc. e garantirne l'utilizzo alla land, equivale a cederne la paternita' definitiva alla gestione che potra' disporne come desidera."
Ho visto anche io parti del genere nei disclaimer di iscrizione, e a dir vero cose ancora peggiori tipo:
"l'utente è consapevole che qualsiasi materiale postato nelle bacheche, schede ecc equivale a cederne la paternità".
E non mi sembra strano voler scoraggiare certi tipi di pratiche.
Ecco per citare il discorso di facebook, quello che si concede a facebook è un po' diverso da quello di cui si sta parlando.
Preso dalle condizioni d'uso di FB :
Per quanto riguarda i contenuti protetti dal diritto di proprietà intellettuale, ad esempio foto e video ("Contenuti PI"), l'utente ci concede le seguenti autorizzazioni, soggette alle impostazioni sulla privacy e alle impostazioni delle applicazioni: l'utente ci fornisce una licenza non esclusiva, trasferibile, che può essere concessa come sottolicenza, libera da royalty e valida in tutto il mondo, che consente l'utilizzo dei Contenuti PI pubblicati su Facebook o in connessione con Facebook ("Licenza PI"). La Licenza PI termina nel momento in cui l'utente elimina il suo account o i Contenuti PI presenti nel suo account, a meno che tali contenuti non siano stati condivisi con terzi e che questi non li abbiano eliminati.
fonte: https://www.facebook.com/legal/terms?locale=it_IT https://www.facebook.com/legal/terms?locale=it_IT ↗
E' una cosa ben diversa dal dire. Rinunci alla paternità dell'opera
Perchè è di questo che si sta parlando in questo topic non di altro.
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